1 - E' costituito il Coordinamento denominato"Ampliparco", apartitico e senza fine di lucro, delle Associazioni, Comitati o Enti che condividono i valori della tutela ambientale e le finalitàdi cui al successivo art.2.
2 - Il Coordinamento Ampliparco ha sede in Roma.
3 - La durata dell'Ampliparco è illimitata, fino al pieno raggiungimento degli scopi di cui al successivo art.2.
Art. 2
SCOPI 1 - L'Ampliparco ha come scopo unico la realizzazione dell'ampliamento del parco dell'Appia Antica, sia come da Del.G.R. Lazio 20 settembre 2005, sia con l'inserimento di tutte quelle aree che, pur non essendo inserite nella predetta delibera, ma localizzate in contiguità o vicinanza con il Parco dell'Appia Antica, presentano caratteristiche di pregio ambientale, storico e/o archeologico (per es. la Tenuta di S.Alessio, ecc.).
2 - La tutela e la valorizzazione delle aree di cui al precedente punto si esplicherà anche attraverso tutte quelle azioni volte a eliminare, nei modi e nelle sedi opportune, ogni eventuale previsione di nuove edificazioni e/o nuove infrastrutture che dovessero essere inserite negli strumenti urbanistici, locali o nazionali, sia attualmente in vigore, sia futuri.
Art. 3
ASSOCIATI 1 - Le Associazioni e Comitati possono dare il loro supporto all'Ampliparco in due modi, come Aderenti e come Sostenitori.
2 - ADERENTI: le Associazioni, i Comitati e gli Enti che intendono partecipare all'Ampliparco, per farne richiesta devono possedere caratteristiche di reale rappresentanza locale dei cittadini, dimostrate tramite la presentazione del libro soci, statuto e regolare atto costitutivo e valutate secondo quanto previsto al successivo Art.4
3 - SOSTENITORI: le Associazioni, i Comitati e gli Enti che intendono sostenere l'Ampliparco, per farne richiesta devono possedere caratteristiche di reale rappresentanza locale dei cittadini, valutate secondo quanto previsto al successivo Art.4
4 - In entrambi i casi (Aderenti e Sostenitori) le finalità dei richiedenti e i loro atti non devono essere in contrasto con gli obiettivi dell'Ampliparco.
5 - L'associazione all'Ampliparco di Aderenti e Sostenitori è condizionata all'accettazione e sottoscrizione del presente regolamento da parte dei richiedenti.
6 - La valutazione dell'ammissione di nuovi Aderenti o Sostenitori è rimessa all'insindacabile decisione del Comitato di Coordinamento dell'Ampliparco.
1 - Le richieste di ammissione all'Ampliparco, unitamente, per i soli Aderenti, alla copia dell'atto costitutivo e dello statuto, devono essere indirizzate all'Ampliparco che potrà controllare, tramite i Presidenti delle rispettive singole componenti associative, l'effettiva operatività dell'Associazione, nonché i requisiti preliminari di cui all'art. 3.
2 - La richiesta di ammissione di un nuovo Aderente o Sostenitore viene discussa dal Comitato di Coordinamento e approvata con le modalità indicate al successivo art.7.5.
Il rapporto di Adesione o come Sostenitore viene meno:
1 - per cessazione delle attività dell'Ampliparco;
2 - per cessazione delle attività dell'aderente o del sostenitore;
3 - per il venir meno dello status di iscritto all'Ampliparco;
4 - per i soli Aderenti, per ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni del Comitato di Coordinamento (vedi art.6.1)
5 - per azioni in contrasto con gli obiettivi dell'Ampliparco (vedi Artt.2.1, 2.2 e 3.2) e/o con le deliberazioni del Comitato di Coordinamento (vedi Art.7).
Art. 6
GLI ORGANI DELL'AMPLIPARCO
L'Ampliparco è dotato dei seguenti organi sociali:
1 -Comitato di Coordinamento (C.d.C.): esso è composto dai Presidenti delle varie Associazioni, Comitati e/o Enti Aderenti o Sostenitori secondo le modalità specificate all'Art.7.2.
2 - Gruppo Operativo (G.O.): esso è composto da delegati nominati dal C.d.C., nel numero che esso riterrà opportuno (vedi art.8.1). Le finalità del G.O. sono riferite all'attuazione delle decisioni assembleari.
3 - Per il perseguimento di obiettivi specifici, il C.d.C. potrà decidere, qualora lo ritenga utile per le finalità dell'Ampliparco, di costituire dei particolari gruppi di lavoro, eventualmente aperti anche a figure esterne all'Ampliparco come previsto al successivo art.7.6.
Art. 7
IL COMITATO DI COORDINAMENTO - C.d.C.
1 - Il Comitato di Coordinamento è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza ed alle attività dell'Ampliparco.
2 - Al C.d.C. partecipa il Presidente di ogni Associazione, aderente o sostenitrice, o un suo delegato, purché iscritto alla stessa Associazione e purché munito di poteri: la persona delegata non può ricevere altre deleghe.
I Presidenti delle Associazioni, Comitati o Enti Sostenitori partecipano alle riunioni del C.d.C. senza diritto di voto.
3 - In ogni riunione del C.d.C. viene nominato un presidente, con funzioni di moderatore, e un segretario, con funzioni di registrazione degli atti assembleari. Queste funzioni possono essere svolte anche dal G.O.
4 - Possono partecipare alle riunioni del C.d.C., ma senza diritto di voto, i soci iscritti alle Associazioni, Comitati o Enti che aderiscono o sostengono l'Ampliparco e i componenti del G.O.
5 - Le deliberazioni del C.d.C. sono prese con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, applicando il criterio "una Associazione/un voto", e sono valide con la presenza di almeno il 50% degli Aderenti.
6 - L'Ampliparco potrà invitare a partecipare alle varie assemblee, senza diritto di voto, anche Associazioni, Comitati o Enti non iscritti, o anche singole persone, che per motivi culturali, professionali o personali, si riconoscono nei principi ispiratori dell'Ampliparco e sono interessati alle azioni da questo svolte.
Art. 8
IL GRUPPO OPERATIVO - G.O.
1 - Il Gruppo Operativo, costituito da almeno tre persone, è nominato dal Comitato di Coordinamento ed è composto da un Coordinatore e da almeno due delegati scelti tra tutti gli iscritti alle Associazioni, Comitati o Enti aderenti all'Ampliparco.
2 - Le finalità del G.O. sono riferite all'attuazione delle decisioni del C.d.C..
3 - Oltre a quanto previsto al precedente punto, il G.O. si occupa delle relazioni interne tra gli aderenti, delle relazioni esterne, alla gestione e organizzazione delle Assemblee e/o incontri, della gestione del fondo cassa (vedere successivo art.9), della conservazione dei documenti sociali, della gestione del sito web, della casella di posta elettronica, ecc.
4 - L'attività del G.O. è sempre subordinata alle decisioni del C.d.C. e non potrà operare in contrasto con questa.
5 - Il G.O., in attuazione delle decisioni del C.d.C., può affidare a singole associazioni, con la responsabilità assunta dai singoli presidenti, deleghe operative specifiche.
6 - L'intero G.O., o i singoli componenti, possono in qualsiasi momento essere sostituiti dal C.d.C.. Non possono far parte del G.O. persone che non siano iscritte a una delle Associazioni, Comitati o Enti aderenti all'Ampliparco.
Art. 9
IL FONDO CASSA
1 - Tutte le spese di gestione deliberate dal G.d.C. sono a carico dell'Ampliparco. Pertanto si stabilisce la creazione di un fondo cassa. Ogni Aderente verserà una quota di 100 euro iniziale, da rinnovare all'inizio di ogni anno solare. In caso di eventi particolari il fondo cassa potrà essere integrato con fondi straordinari deliberati per l'occasione. Le quote saranno custodite dal tesoriere.
2 - Il tesoriere sarà individuato tra i delegati nel G.O.
3 - In caso di scioglimento dell'Ampliparco, il patrimonio sarà diviso in parti uguali fra gli Aderenti regolarmente iscritti al momento dello scioglimento sancito da una deliberazione del G.d.C.
4 - I Sostenitori sono esentati dall'obbligo di quanto previsto dal precedente punto 9.1 e sono parimenti esclusi da quanto previsto al precedente punto 9.3
Art. 10
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste all'art.7.5
Art. 11
VARIE
Il presente regolamento è composto da undici articoli ed è redatto su quattro pagine.
Letto, approvato e sottoscritto a Roma il 10 febbraio 2009.